Art. 4.
(Concessione).

      1. L'esercizio e la gestione delle case da gioco sono affidati in concessione dal comune a soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 5, attraverso un'apposita gara pubblica internazionale indetta dal comune sulla base del capitolato generale di cui all'articolo 6.
      2. Il provvedimento di concessione è rilasciato dal comune ai soggetti vincitori della gara che sottoscrivono la convenzione che regola i loro rapporti con il comune.
      3. Il soggetto titolare della concessione esercita e gestisce direttamente la casa da gioco in osservanza del capitolato generale di cui all'articolo 6 e della convenzione di cui al comma 2 del presente articolo e non può, salvo espresse autorizzazioni del comune e del Ministro dell'interno, cedere ad altri la concessione o delegare ad altri l'esercizio o la gestione, salvo che per servizi non riguardanti l'attività di gioco.
      4. Dei tre componenti del collegio dei sindaci revisori, uno viene nominato dal comune, con funzioni di presidente, ed uno viene nominato dalla regione.
      5. Entro il 31 gennaio di ogni anno i soggetti titolari della concessione trasmettono al comune e al Ministero dell'interno il bilancio di esercizio della casa da gioco relativo all'anno precedente.
      6. La concessione ha la durata massima di dieci anni e può essere rinnovata, anche più di una volta, per una durata di dieci anni.
      7. In casi eccezionali, e previa autorizzazione del Ministro dell'interno, il comune può provvedere direttamente, anche per periodi limitati, all'esercizio e alla gestione della casa da gioco in economia o

 

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mediante la creazione di un'azienda autonoma speciale.
      8. Ciascun soggetto iscritto all'albo di cui all'articolo 5 non può essere titolare di più di tre concessioni per l'esercizio e la gestione di case da gioco su tutto il territorio nazionale.
      9. Per la casa da gioco di Saint Vincent il rinnovo della concessione per la gestione è approvato dal presidente della giunta regionale sulla base di una specifica normativa adottata dal consiglio della Valle che tenga conto dei princìpi generali della presente legge e del parere del Comitato di cui all'articolo 9.